Denunciare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a denuncia di inizio attività edilizia alternativa al PDC (DIA)

Denunciare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a denuncia di inizio attività edilizia alternativa al PDC (DIA)

In alternativa al permesso di costruire (PDC) è possibile presentare la denuncia di inizio dell'attività edilizia (DIA) per (Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 10, com. 4, let. d):

  • interventi di ristrutturazione edilizia in zone non comprese all’interno delle zone omogenee A di cui al Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444, ovvero non relativi a immobili sottoposti ai vincoli del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 ovvero non ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna d'influenza per una larghezza di 200 metri
  • interventi di ristrutturazione edilizia nelle zone escluse al punto precedente nei casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti
  • opere di recupero volumetrico ai fini abitativi (Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 5, com. 1, let. d).

Approfondimenti

Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio. 

In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Inizio e fine dei lavori

Con apposita comunicazione di inizio lavori è possibile iniziare i lavori entro un anno dalla data di presentazione della DIA.

La DIA vale tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.

Versamento del contributo di costruzione

Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla DIA.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della DIA, comunque prima dell'inizio dei lavori, a meno che non sia applicata una rateizzazione.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:41.37